DI SOTTOPORSI
A PROVA ETILOMTRO.
Nell’ipotesi di rifiuto e successivo consenso si realizza
il reato V [] F [] (Cass. 6/02/2013).
RIFIUTO DI SOTTOPORSI A ETILOMETRO IN
UFFICIO DISTANTE 30 KM.
Costituisce reato V [] F [] (Cass. 31/05/2012). La
condanna per
rifiuto preclude quella per la positività accertata con il sintomatico
o l’esame ematico V [] F [] (Cass. pen. 12/07/2013). La molteplicità di
prove inutili con l’etilometro non costituisce espressione del rifiuto
sanzionato penalmente V [] F [] (Cass. 22/10/2012). Rifiuto di sottoporsi a
esame ematico può essere rilevato e attestato dal medico V [] F [] (Cass.
pen. 12/07/2013).
CATTIVO FUNZIONAMENTO DELL’ETILOMETRO.
Spetta al trasgressore
dimostrarlo V [] F [] (Cass. 13/07/2012). I dubbi sul funzionamento possono
essere superati se sono stati rilevati i sintomi V [] F [] (Cass. pen. 16/05
e 22/07
2013). Seconda prova esito positivo seppur con “volume insufficiente” e
sintomi, non si configura il reato V [] F [] (Cass. pen. 24/04/2013). Etilometro
fornisce il dato numerico positivo con la scritta volume insufficiente, ricorre
il reato V [] F [] (Cass. pen. 22/07 e 21/08 2013). Etilometro fatto a distanza
di tempo per perdita di tempo del conducente, la prova è valida, V []
F [] (24/04/2013).
AVVISO AL DIFENSORE. Il mancato avviso della facoltà di
farsi assistere da un difensore per l’esame con etilometro invalida sempre
tutto il procedimento V [] F [] (Cass. 31/10/2012 e 22/07 e 3/09 2013).
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