GIOCHI LECITI - APPARECCHI E CONGEGNI DA GIOCO
Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico
Il ruolo della PL nel contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo
Modalità Operative e Atti da Redigere
PRESENTAZIONE
Per gioco, in etologia, psicologia, e altre scienze del comportamento, si intende un'attività di intrattenimento volontaria e intrinsecamente motivata, svolta da adulti, bambini, o animali, a scopo ricreativo. I giochi se svolti in esercizi pubblici aperti ad un pubblico indistinto di cittadini è soggetto a titolo abilitativo ai sensi dell’art. 86 del TULPS. Si considerano giochi leciti gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ciascuna non superiore a cento euro), collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore (art. 110 c. 6 lett. a) del Tulps).
Il gioco d'azzardo, secondo l'ordinamento penale italiano, è una tipologia di gioco nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o perdita è completamente o quasi aleatoria. Esso consiste nello scommettere beni, perlopiù denaro, sull'esito di un evento futuro: per tradizione le quote si pagano in contanti.
Il gioco d'azzardo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 718 del Codice Penale è vietato nei locali pubblici e anche in luoghi privati, secondo la tabella dei giochi proibiti. È possibile giocare d'azzardo solo nelle case da gioco autorizzate (casinò) e sulle navi da crociera naviganti fuori dal bacino del Mediterraneo.
La disposizione in esame trova la propria ratio nella tutela dell'ordine pubblico, al fine di evitare la diffusione del gioco d'azzardo non sottoposto al controllo dello Stato.
Tuttavia, col passare del tempo, alcune tipologie di gioco con premi in denaro sono state legalizzate.
È il caso dei giochi numerici a quota fissa come il lotto, dei giochi numerici a totalizzatore come il Superenalotto, l'Eurojackpot, dei giochi a base sportiva come Totocalcio, Totip, Totogol e scommesse a quota fissa, degli apparecchi d'intrattenimento come Newslot e VLT (nonché apparecchi da divertimento senza vincita in denaro). Sono altresì legali le manifestazioni di sorte locale come lotterie, pesche e banchi di beneficenza e tombole, se promosse da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, ONLUS, purché necessarie al loro sostentamento o da partiti politici nell'ambito di manifestazioni locali e sono altresì consentite le tombole in ambito familiare e privato, a scopo ludico. Nonostante le evidenti analogie, queste tipologie di gioco con premi in denaro non costituiscono, secondo la legge italiana, gioco d'azzardo e sono definiti semplicemente giochi con vincite in denaro. Ricerche economiche hanno evidenziato come il 55% dei giocatori, anche occasionali, sono di fatto nullatenenti.
In Italia il gioco con vincita in denaro rappresenta la terza impresa del paese contribuendo al 4% del PIL.
La ludopatia è la dipendenza dal gioco d'azzardo.
Questa patologia può condurre a perdita di lavoro, problemi economici, frode, criminalità o problemi nelle relazioni familiari.
PROGRAMMA
L’INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLE SALE DA GIOCO
Il regime autorizzatorio delle sale da gioco – Artt. 86 – 87 – 88 e 100 del TULPS
I Regimi amministrativi di cui al D.Lgs. nr. 222/2016
La riforma del titolo V della Carta Costituzionale ad opera della legge 18/10/2001 nr. 3
Il ruolo dello Sportello Unico Attività Produttive – D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160
I requisiti morali e professionali degli esercizi pubblici e delle sale da gioco
Gli esercizi per il commercio in sede fissa e su aree pubbliche
Gli esercizi pubblici
I circoli privati
La sorvegliabilità degli esercizi pubblici e dei circoli privati
LE DISPOSIZIONI DEL TULPS LEGALE AGLI ESERCIZI DA GIOCO
Le principali disposizioni del TULPS in relazione agli esercizi pubblici
Le prescrizioni di polizia e le procedure sanzionatorie
Il ruolo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
Le strutture ricettive e l’obbligo di cui all’art. 109 del TULPS
Le sale da biliardo e da gioco ai sensi dell’art. 110 del TULPS
La tabella dei giochi proibiti
Gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS
Gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS
Il divieto di riproduzione del gioco del poker
La produzione e l’importazione di apparecchi e congegni automatici da gioco
L’esercizio del gioco da remoto attraverso personal computerLe disposizioni del RD 06/05/1940 nr. 635 in tema di esercizi pubblici
Titolo autorizzatorio - Attestato di Conformità – Nulla osta di distribuzione – Nulla osta di messa in esercizio
Le VLT – Video Lottery Terminal
Le sale pubbliche da gioco
Il gioco delle carte, della dama, degli scacchi, del bigliardo, ecc.
I giochi effettuati mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità indicati nell’art. 110 TULPS - R.D. 18/6/1931, N. 773
I giochi mediante apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR 26/10/1972 n. 640
L’imposta sugli intrattenimenti
Phone Center - Internet point – Money trasfer
Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici
Il potere di ordinanza del Sindaco artt. 50 e 54 d.lgs. 18/08/2000 nr. 267
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