Codice della strada
Omissione di soccorso ad animali
Autore:Annalisa Gasparre
L'omissione di soccorso nel caso di incidente stradale con animali coinvolti. A cura di A. Gasparre

 

L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120: MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, PREVISIONE DELL’OBBLIGO DI SOCCORSO DEGLI ANIMALI

Relazione al Convegno “Il nuovo Codice della Strada. Omissione di soccorso animali”, Domodossola, 26 novembre 2010
Annalisa Gasparre


L’art. 31 della Legge 29 luglio 2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2010 – Suppl. ord. n. 171, è stato presentato dai Parlamentari dell’Intergruppo Parlamentare Animali (maggiori informazioni dell’iter legislativo su www.lav.it) ed è entrata in vigore il 13 agosto 2010.

La norma, rubricata Modifiche agli artt. 177 e 189 del D.lgs 285/92 in materia di mezzi di soccorso per animali e incidenti con danni ad animali è andata ad integrare il comma 1 dell’art. 177 e ad aggiungere un comma 9 bis all’art. 189.
Entrambe le disposizioni sono posizionate nella parte del Codice relativa alle Norme di comportamento da tenere sulle strade.

L’art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze) oggi prevede che l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante sia “consentito anche ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia”.
La norma sancisce un’assimilazione dei mezzi di soccorso per gli animali a quelli per gli esseri umani, ma soprattutto sancisce il principio dello stato di necessità invocabile anche per gli animali.

Che cosa vuole dire stato di necessità e quali ricadute ha questo principio? Lo stato di necessità è previsto sia nel codice penale che nel codice civile. Nel primo, l’art. 54 prevede che non è penalmente punibile “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Lo stato di necessità penale scrimina l’autore del fatto, che continua a rimanere reato ma il cui autore non è punibile, perché compiuto per la necessità di tutelare altri beni giuridici ritenuti ugualmente meritevoli, cioè evitare il pericolo attuale di un danno grave alla persona dell’autore o di altro soggetto. Analoga la previsione dello stato di necessità dell’art. 2045 c.c., che prevede altresì un’indennità, in ossequio alla struttura privatistica del codice.
Lo stato di necessità è contemplato anche nella Legge 689/81 in relazione specifica alle violazioni amministrative, per le quali non risponde chi ha commesso il fatto in stato di necessità (art. 4). È chiaro, tuttavia, che malgrado la legge appena richiamata sia quella che più spiccatamente attiene alle ipotesi di violazione del Codice della Strada, non poteva certo farsi ricavare genericamente un’esclusione di responsabilità, in assenza di alcuno specifico richiamo agli animali, sulla scorta del fatto che l’art. 54 c.p., da sempre considerato il “traduttore” del principio, fa riferimento unicamente alle persone.

Con l’integrazione operata nell’art. 177 Codice della Strada si è introdotto il principio per cui le infrazioni al Codice della Strada possono essere scriminate se compiute per trasportare un animale in gravi condizioni di salute, cioè se compiute per la necessità di salvare un animale da un pericolo attuale di un danno alla salute. Non vi è alcun limite ai soli casi di coinvolgimento in incidenti stradali, il che significa che lo stato di necessità può essere invocato anche nei casi in cui si trasporti un animale non ferito sulla strada.
Spetterà al Ministero degli Infrastrutture e dei Trasporti tradurre in concreto quali siano le condizioni per le quali il trasporto può essere considerato stato di necessità e la documentazione da esibire per giovarsi della scriminante. In >


Note: lo stato di necessità può essere invocato anche nei casi in cui si trasporti un animale non ferito sulla strada.
Links: http://www.infocds.it
attesa, varranno i principi di cui agli artt. 54 e 59 c.p., alla stregua dei quali è stata interpretata la norma dell’art. 4 Legge 689/81, nonché della giurisprudenza in materia (Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2005 n. 287, Cass. civ., sez. I 24 marzo 2004 n. 5877, Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2009 n. 19879).

Il principio dello stato di necessità è rafforzato, tra l’altro, dall’altro principio introdotto con la Legge 120 del 2010 relativo agli animali, cioè il principio che sancisce l’obbligo di fermarsi e soccorrere l’animale coinvolto in un incidente, di cui si dirà a breve.

All’art. 189 (Comportamento in caso di incidente) è stato aggiunto il comma 9 bis che prevede che, “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno”.
Viene così previsto l’obbligo di soccorso per gli animali coinvolti in un incidente stradale, per una causa comunque riconducibile al comportamento dell’utente della strada. La norma prevede il trattamento sanzionatorio con la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Non si fermano qui i doveri, poiché la norma aggiunge che “le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso”. La previsione della sanzione amministrativa, in questo caso, è del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
La differenza rispetto alle due variabili può agevolmente ravvisarsi nel maggiore coinvolgimento nella dinamica da cui derivi il danno per l’animale, rispetto alla seconda situazione che evidenzia un dovere di soccorso parimenti incisivo (entrambe le tipologie devono “porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso”), ma sanzionato in modo più blando, seppure sempre significativo. Applicare l’una o l’altra disposizione impone di considerare la dinamica dell’incidente e la riconducibilità del sinistro dal comportamento dell’utente che non ponga in essere misure idonee ad assicurare il tempestivo intervento di soccorso per l’animale che abbia subito un danno.

È bene precisare che le modifiche al Codice della Strada non introducono il reato di omissione di soccorso animali, analogo a quello di cui all’art. 593 c.p.; ciò evidentemente nulla toglie all’importanza che il legislatore ha inteso conferire al soccorso degli animali sulle strade, animali che sono stati riconosciuti quali “esseri senzienti” con il Trattato di Lisbona. Anzi, le esigenze concrete di protezione degli animali trovano ben più immediata attenzione nel Codice della Strada, che individua norme positive di comportamento da tenersi sulla strada, piuttosto che in una legge penale che si limiti a punire condotte che hanno (già) costituito un danno per l’animale.
Discorso a parte varrebbe la pena fare, riflettendo sul fatto che i reati di uccisione e di maltrattamento di animale previsti dagli artt. 544 bis e 544 ter c.p. possono essere configurabili anche mediante una condotta che non è commissiva, ma omissiva, purché peraltro permangano l’elemento soggettivo costituito dal dolo (seppure eventuale) e il nesso di causalità secondo le norme generali. In altri termini, potrebbe aversi il caso di un’uccisione di animale derivante dall’aver omesso quei comportamenti positivamente previsti come dovuti dal Codice della Strada(1).

L’obbligo di soccorso è correlato, come si è detto, al riconoscimento del principio dello stato di necessità che prevede la possibilità di invocare questa scriminante nel caso in cui siano commesse violazioni del codice della strada per soccorrere un animale, al pari di quanto avviene per il soccorso di un essere umano. In definitiva, è stato introdotto il diritto-dovere di soccorrere gli animali di cui si avvertiva bisogno da tempo.

 

(1) Un’ipotesi di uccisione di animale mediante omissione in generale (cioè, non in riferimento agli obblighi di comportamento da tenersi sulla strada), è quella di chi lascia un animale in macchina per un certo periodo di tempo, cagionandone la morte, GASPARRE, Morte di un animale e condotta omissiva, http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/020876.aspx?catalog=0


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