Procedimento amministrativo
LINEE GUIDA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ATTRAVERSO LA VIDEOSORVEGLIANZA
Autore: a cura di Domenico Giannetta - Comandante Polizia Municipale
L’EDPB, European Data Protection Board, Comitato europeo per la protezione dei dati o Consiglio europeo per la protezione di dati è un organismo dell'Unione europea che sostituisce il Gruppo dell'art. 29 per la tutela dei dati dal 25 maggio 2018 ed è incaricato dell'applicazione del nuovo regolamento sulla protezione dei dati.

 
L’EDPB, European Data Protection Board, Comitato europeo per la protezione dei dati o Consiglio europeo per la protezione di dati è un organismo dell'Unione europea che sostituisce il Gruppo dell'art. 29 per la tutela dei dati dal 25 maggio 2018 ed è incaricato dell'applicazione del nuovo regolamento sulla protezione dei dati.
Tale organismo ha adottato il 10 Luglio 2019 le “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices”. Si tratta di un documento che per il quale si è conclusa la consultazione pubblica.
Le Linee Guida rappresentano il primo documento europeo che applica i principi del GDPR al trattamento dei dati effettuati tramite riprese video. In Italia, infatti, l’ultimo documento in materia è il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 aprile 2010.
Il trattamento dei dati effettuato tramite videoriprese rappresenta una delle aree più rischiose e oggetto di sanzioni da parte dei garanti europei: si pensi alla sanzione di 200.000 € emanata dal garante francese o quella di 120.000 £ del garante britannico.

I principali temi trattati sono:
- Il GDPR non si applica nel caso di videoriprese relative a soggetti non identificabili, né direttamente né indirettamente.
- “Household exception” – “Eccezione domestica”: le garanzie previste dal GDPR non si applicano nel caso in cui le telecamere riprendano esclusivamente attività domestiche e luoghi privati e non riprendano, anche parzialmente, uno spazio pubblico.
- Non è sufficiente affermare che le telecamere sono installate per motivi di “sicurezza”: bisogna sempre specificare la base legittimante il trattamento dei dati analizzati tramite la videosorveglianza.
- Per quanto riguarda le riprese basate sul legittimo interesse: questo >

Note:
Links:
Allegato: EDPB_10_luglio_2019 v1.1.pdf
deve essere sempre reale e attuale.
- È obbligatorio dimostrare la necessità dell’installazione di un impianto di videosorveglianza.
- È obbligatorio effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti: legittimo interesse del titolare vs. diritti e libertà fondamentali dell’individuo ripreso.
- Videoriprese effettuate sulla base del consenso: deve essere usato eccezionalmente come condizione di liceità delle videoriprese.
- Diritti degli interessati: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dal Titolare del trattamento in merito al trattamento o meno dei propri dati personali. Per la videosorveglianza ciò significa che una volta trascorso il momento di monitoraggio in tempo reale se nessun dato viene archiviato o trasferito in alcun modo, il Titolare del trattamento potrebbe solo fornire l’informazione che nessun dato personale verrà più trattato.
- Gli impianti di videosorveglianza richiedono alcuni adattamenti relativamente ai diritti concessi agli interessati dal GDPR. I titolari devono informare gli interessati con precisione relativamente alle informazioni di cui necessitano per poter soddisfare le richieste di accesso. Nel caso di richiesta eccessiva o manifestamente infondata, il Titolare può far pagare una somma all’interessato o rifiutarsi di soddisfare la richiesta.
- Trasparenza e obblighi informativi: viene consigliato l’utilizzo di un’informativa strutturata (cartello + informativa completa online o cartacea) perché devono essere comunicate tutte le informazioni stabilite all’articolo 13 del GDPR.
- Periodo di conservazione delle immagini: il nostro Garante ha sancito un periodo standard di conservazione di 24 ore. Tempi di conservazione superiori devono essere sempre giustificati.

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