Codice delle strada
PROCEDURE OPERATIVE PER L’ACCERTAMENTO DELLE MODIFICHE TENDENTI AD AUMENTARE PRESTAZIONI E/O VELOCITÀ DEI CICLOMOTORI.
Autore: a cura di MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Municipale
L’articolo 52 del Codice della Strada definisce i ciclomotori come veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche...

 
L’articolo 52 del Codice della Strada definisce i ciclomotori come veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

Da ricordare che ai sensi dell’articolo 75 comma 1° del Codice della Strada i velocipedi dotati di un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm3 sono considerati ciclomotori, mentre non sono compresi tra gli stessi i velocipedi a pedalata assistita che, come >

Note:
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previsto dall’articolo 50 comma 1 cds sono velocipedi (e non ciclomotori) a condizione che siano dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, purchè l’alimentazione sia progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h per continuare a leggere l'articolo clicca qui

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